CRONACAIN PRIMO PIANOSENIGALLIA

L’avvocato Paradisi chiamato a spiegare su Rete 4 le sentenze sui casi Roggero e Mugnai

di ELPIDIO STORTINI

SENIGALLIA – “Realpolitik”, il noto talk show di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, ha chiesto all’avvocato Roberto Paradisi, presidente dell’associazione nazionale “Difesa Legittima Sicura” (che, da anni, si occupa di lotta contro la violenza sulle donne ma anche espressamente di cultura giuridica della legittima difesa e assistenza a uomini delle forze dell’ordine e cittadini aggrediti indagati in seguito a reazioni difensive), di commentare le sentenze dei casi Roggero e Mugnai.

L’avvocato Paradisi, che proprio negli ultimi giorni aveva licenziato alle stampe con Giappichelli il suo ultimo libro dal titolo “Un diritto incerto” e che si occupa proprio di legittima difesa, ha spiegato – nell’intervista andata in onda ieri sera durante il programma – come nel caso Roggero non vi fosse uno stato di “pericolo attuale” non essendo pertanto configurabile il requisito essenziale richiesto dall’art. 52 del codice penale.

Diversamente, nel caso Mugnai, secondo il noto legale marchigiano, l’imputato ha sparato durante l’azione di aggressione. In particolare – ha spiegato Paradisi davanti alle telecamere di “Realpolitik”– Mugnai ha sparato mentre la sua famiglia era a cena e l’aggressore, con la ruspa, aveva iniziato a demolire parte della casa. “Il pericolo era attuale e la difesa contestuale è stata ritenuta necessaria”.

Due casi, che hanno riacceso il dibattito sulla legittima difesa dopo la riforma del 2019. Una riforma però che, secondo quanto sostiene Paradisi nel suo libro, non ha inciso in nulla sulle possibilità del cittadino di ampliare i margini della sua difesa. “La verità – ci spiega il giurista – è che l’art. 52 non disegna un diritto soggettivo dell’individuo alla difesa ma garantisce una mera concessione, individuando margini strettissimi per l’auto-difesa.

Occorrerebbe avere il coraggio di superare quella concezione concepita nel periodo storico del regime autoritario fascista e disegnare un nuovo istituto della legittima difesa che, da una parte – spiega ancora l’avvocato Paradisi – restituisca all’istinto difensivo il rango di diritto soggettivo come sarebbe opportuno in uno Stato liberale di diritto e, dall’altra, riconosca all’aggredito la possibilità di evocare un grave turbamento, anche fuori dal contesto domiciliare, quale circostanza scriminante o attenuante nei casi in cui l’aggredito (come ad esempio nel caso di Roggero) perda momentaneamente la capacità di controllare lucidamente una reazione emotiva esasperata. Perché se da una parte – conclude il giurista – la sentenza della Cassazione su Roggero è tecnicamente più che corretta, dall’altra, una condanna a 14 anni di reclusione per un uomo perbene che non ha saputo contenere la sua esasperazione di fronte ad un gravissimo torto subito, stride di fronte alla coscienza comune e al senso di equità”.

 

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